Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

Nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.

Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di 60 giorni, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'art.20 (conferenza di servizi).

In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche alla CIL qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

All'interno delle zone omogenee A) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di aree, all'interno delle zone omogenee A) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la SCIA con modifica della sagoma.

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